Comunicazione Dati Conducente

Ultima modifica 8 aprile 2021

Indicazioni responsabile del procedimento
Ufficio a cui rivolgersi per informazioni
Ufficio competente all'adozione del provvedimento

Entro 60 giorni dalla data di notifica di un verbale  che prevede la decurtazione di punti dalla patente (art 126 bis), è obbligo fornire al Comando di Polizia che ha elevato la "multa", la dichiarazione del conducente del veicolo alla data e ora della sanzione. In pratica è necessario fornire obbligatoriamente i dati del conducente anche se lo stesso  del proprietario. La dichiarazione dovrà contenere i dati anagrafici del proprietario del veicolo e quelli  del conducente ,; il conducente (trasgressore)  dovrà fornire anche i dati completi della patente  e fornirne la fotocopia firmata. I dati del trasgressore dovranno sempre essere comunicati anche qualora si intenda presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, in questo caso l'Ufficio darà luogo alla segnalazione al DTT per la decurtazione dei puti solo nel caso in cui il ricorso venga rigettato. Nel caso che le generalità complete dei dati della patente e la fotocopia firmata non vengano inviate entro 60 giorni dalla notifica , ai sensi dell'art 126 bis comma II del CDS, saranno applicate a  carico del proprietario del veicolo le sanzioni previste dall' art 180 comma VIII Cds per l'importo di Euro 269.00 oltre le spese. La dichiarazione dovrà essere inviata direttamente al Comando della Polizia Municipale attraverso: Raccomandata con ricevuta A.R. Posta elettronica certificata (PEC).

Riferimenti Normativi:
 
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