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Descrizione
Dal 30° giorno antecedente la votazione, ossia a partire dal 10 maggio, è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali, nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.
Inizio del divieto:
- della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi);
- di ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- del lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- dell’uso di altoparlanti su mezzi mobili in movimento fuori dei casi disciplinati dall’art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975. (art. 6, legge n. 212/1956)
Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.
Non rientrano nel divieto:
- gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi od interventi comunque denominati;
- le pubblicazioni di presentazione dei candidati e delle liste che partecipano alla consultazione;
- la presentazione e l’illustrazione dei loro programmi elettorali.
Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore (art. 7, legge n. 130/1975).
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Ultimo aggiornamento: 9 maggio 2024, 14:36