Inizio del periodo di propaganda elettorale

Pubblicato il 9 maggio 2024 • Elezioni, Referendum

Dal 30° giorno antecedente la votazione, ossia a partire dal 10 maggio, è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali, nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.

Inizio del divieto:

  • della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi);
  • di ogni forma di propaganda luminosa mobile;
  • del lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • dell’uso di altoparlanti su mezzi mobili in movimento fuori dei casi disciplinati dall’art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975. (art. 6, legge n. 212/1956)

Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. 

Non rientrano nel divieto:

  1. gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi od interventi comunque denominati;
  2. le pubblicazioni di presentazione dei candidati e delle liste che partecipano alla consultazione;
  3. la presentazione e l’illustrazione dei loro programmi elettorali.

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore (art. 7, legge n. 130/1975).